Veicoli d'interesse storico o collezionistico
Un'auto, una moto od un veicolo di 20 anni, in buono stato, può essere riconosciuto "veicolo d'interesse storico o collezionistico". Secondo l'art. 60, co. 4, del Codice della Strada, sono tali esclusivamente "quelli per cui risulta l'iscrizione nei registri A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano)"
Con un mezzo storico non solo potrai partecipare a manifestazioni e raduni specifici, condividendo la vita sociale e la passione per i veicoli storici; ma diverrai anche socio A.S.I., usufruendo così delle NOTEVOLI AGEVOLAZIONI FISCALI (bollo, assicurazione, ecc.) che le amministrazioni hanno concesso ai veicoli storici:
- Assicurazioni a prezzi vantaggiosi
- Tassa di circolazione ridotta
- Passaggio di proprietà ridotto
- Tassa di circolazione ridotta
- Passaggio di proprietà ridotto
CERTIFICATI A.S.I. OTTENIBILI TRAMITE IL C.A.M.P.E.
Attestato di datazione e storicità
Documento contenente la datazione e gli estremi identificativi del veicolo che consente di ottenere il trattamento previsto dagli artt. 60 del Codice della Strada e 215 del suo regolamento, l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso ai sensi dell’art. 5 del DL 30/12/82 convertito in legge 28/2/83 n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazione) e per le pratiche di doganamento.
Viene inoltre rilasciato ad probationem, ai sensi dell'art. 63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purché dotati di:
Documento contenente la datazione e gli estremi identificativi del veicolo che consente di ottenere il trattamento previsto dagli artt. 60 del Codice della Strada e 215 del suo regolamento, l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso ai sensi dell’art. 5 del DL 30/12/82 convertito in legge 28/2/83 n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazione) e per le pratiche di doganamento.
Viene inoltre rilasciato ad probationem, ai sensi dell'art. 63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purché dotati di:
- carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;
- motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
- interni /selleria decorosi.
Viene rilasciato contestualmente al Certificato d’Identità (Omologazione) ed alla Carta d’Identità FIVA, oppure a richiesta, singolarmente.
Certificato d'Identità (Omologazione)
Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni, contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell’avvenuto restauro, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo.
Viene concesso in uso al tesserato insieme ad una targa metallica corrispondente al documento.
A richiesta, potranno essere rilasciati, contestualmente al Certificato d’Identità (Omologazione) anche la Carta d'Identità FIVA, l'Attestato di datazione e storicità e la Certificazione sostitutiva delle caratteristiche tecniche. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI ed il particolare trattamento assicurativo.
Certificato di rilevanza storica
Questo nuovo documento sostituisce il "certificato delle caratteristiche tecniche".
Viene richiesto, ai sensi del D.M. 17/12/2009, per reimmatricolare i veicoli storici (radiati d'ufficio, demoliti o comunque privi di documenti).
La modulistica per richiederlo è disponibile presso il nostro Club.
Carta d`Identità FIVA
Documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Viene emesso ai sensi degli artt. 3 (Classifications Technique des vehicules) e 6 (Carte d'ldentite FIVA) del Codice Tecnico Internazionale vigente e concesso in uso al tesserato. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati nei paesi esteri. E’ valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell’eventuale cambio di proprietà del veicolo.
Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla data di costruzione.
Può essere rilasciata a persona residente in Italia in possesso di un veicolo senza targa oppure a persona non residente in Italia, ma in possesso di un veicolo immatricolato in Italia.
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